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I MATRIMONI MISTI NEL CATTOLICESIMO, NELL’ORTODOSSIA E NELL’ISLAM La questione giuridica e pastorale nei rapporti interreligiosi

Tomo Vukušić ; Vrhbosanska katolička teologija


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str. 81-95

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Uno dei settori importanti nelle relazioni interreligiose è
legato alla questione dei matrimoni misti e al modo in cui essa
è risolta al livello giuridico e pastorale nelle singole Chiese e
comunità religiose. Nelle nostre zone questo problema riguarda
prima di tutto il cattolicesimo, l’ortodossia e l’islam tra i quali
però soltanto la Chiesa cattolica rispetta con coerenza il diritto
naturale nella scelta del compagno matrimoniale e quindi non
conosce alcun divieto assoluto di contrarre un matrimonio misto.
In quest’articolo, suddiviso in quattro parti, dopo la presentazione
dei documenti cattolici più importanti riguardanti questo tema,
viene discusso l’argomento di matrimoni misti nel diritto canonico
e nell’azione pastorale della Chiesa cattolica. Nella terza parte
segue la presentazione di codesto tema nel diritto ecclesiastico
ortodosso,secondo il quale dove il matrimonio puo essere contratto
solo tra i due battezzati e mai tra una persona battezzata e l’altra
non battezzata. Viene poi presentato il punto di vista del diritto
islamico il quale mentre alle donne musulmane vieta qualsiasi
possibilita di contrarre un matrimonio misto, lo permette agli
uomini musulmani a condizione che si tratti di donne ebree e
cristiane. Alla fine, viene discussa la possibilità che un cattolico,
nel presente stato delle cose, ottenga la dispensa dalla forma
canonica della celebrazione del matrimonio e il permesso di
celebrarlo nella Chiesa ortodossa.
Come risulta da questa presentazione, sia il cattolicesimo che
l’ortodossia come pure l’islam per principio sconsigliano i propri
seguaci di contrarre i matrimoni misti però nell’applicazione di tale
principio si notano tra di loro notevoli differenze. Ognuno di questi
tre sistemi giuridici conosce le proprie ragioni per le quali cerca di
scoraggiare i propri fedeli dal concludere i matrimoni misti.
Nonostante la fondamentale disapprovazione di matrimoni
misti in tutte le tre comunità religiose studiate da noi i matrimoni
misti vengono permessi a ben precise condizione. Nell’ortodossia,
però, esiste la totale proibizione della celebrazione di un matrimonio
misto tra una persona di fede ortodossa e l’altra nonbatezzata
poiche ciò viene considerato un impedimento non amovibile.
Nell’islam ci sono due impedimenti assoluti che ostacolano la
celebrazione del matrimonio misto: tra una donna musulmana e
qualsiasi uomo non musulmano e poi tra un uomo di fede islamica
e una donna che non è né musulmana, né cristiana né ebrea.
La legislazione cattolica rispetta molto più degli altri i
diritti umani dei partner nella scelta del proprio coniuge perché
non conosce alcun ostacolo di principio che avrebbe un vigore
assoluto. Ovvero, partendo dalla fondata persuasione che il diritto
a sposarsi sia un diritto naturale di ogni uomo e di ogni donna
che codesto diritto comporta il diritto alla libera scelta del proprio
compagno, un cattolico può prendere in moglie chi vuole e una
donna cattolica può sposare qualsiasi uomo di propria scelta. Però
la legge ecclesiastica fa attenzione perché in tali casi non venisse
leso il diritto naturale e divino e regola e che tutto avvenga in
accordo alla morale cattolica. Alla persona non cattolica il diritto
canonico della Chiesa non chiede alcuna dichiarazione formale.
Ciò perché le leggi puramente ecclesiastiche obbligano soltanto
quanti sono battezzati nella Chiesa cattolica e in essa ricevuti (can.
11). Al cattolico, però, si chiede di restare fedele alla propria fede,
di fare tutto il possibile tutto per far battezzare e educare i propri
figli nella fede cattolica e di rispettare la convinzione religiosa del
coniuge informando la parte non cattolica sulle proprie convinzioni
e intenzioni.

Ključne riječi

Hrčak ID:

23173

URI

https://hrcak.srce.hr/23173

Datum izdavanja:

21.3.2007.

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