Stručni rad
https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.2.11
DIVIETO DEI GIOCHI D'AZZARDO ONLINE COME UNA CONSEGUENZA DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA: RESTRIZIONI (IN)GIUSTIFICATE
Matteo Cvenček
; Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet, Rijeka, Hrvatska
Sažetak
I valori morali nella società odierna vengono messi sempre di più in discussione quando si parla dell’insieme di attività che diventano disponibili a un numero sempre più grande di cittadini. I giochi d’azzardo, come una forma di attività d’azzardo, in seguito alla digitalizzazione raggiungono ogni spazio ed ogni paese che sia almeno un po’ liberale. Internet e le attività online hanno reso possibile l’espansione dei giochi d’azzardo ed in questo modo hanno aumentato il numero di partecipanti a questi giochi. Tranne qualche dilemma basilare riguardo alla moralità di questi giochi, particolarmente rispetto ai giocatori giovani, spunta anche la questione degli interessi statali sostenuti dai sistemi monopolistici creati dalle leggi nazionali. La politica
stimolata dagli interessi statali ha battuto il sentiero verso la restrizione degli operatori dei giochi d’azzardo internetizzati con il blocco ossia il divieto d’accesso al contenuto di certe pagine internet. Il divieto menzionato è quantomeno discutibile dall’aspetto della costituzionalità della norma. A parte questo, le misure di divieto all’accesso a un certo contenuto internet devono essere valutate singolarmente in conformità
con il principio di proporzionalità e con il requisito della certezza del diritto. Conseguentemente questo lavoro tratta la necessità dell’introduzione di questa misura nella legislazione tributaria croata con esempi comparatistici volti a comprovare la sua giustificazione ed il problema dei possibili abusi nell’uso di questa misura da parte dell’Amministrazione fiscale croata in modo da introdurre discretamente il controllo totale dei contenuti delle pagine internet.
Ključne riječi
tasse; diritto tributario; UE; giochi d’azzardo; lotteria
Hrčak ID:
244137
URI
Datum izdavanja:
24.9.2020.
Posjeta: 3.644 *