Bogoslovska smotra, Vol. 54 No. 2-3, 1984.
Original scientific paper
Jure Brkan
; Catholic Faculty of Theology, University of Split, Split, Croatia
Abstract
Ho esposto in breve la parola più recente e più concreta della Chiesa cattolica sul sacramento di matrimonio.
Il nuovo nel diritto matrimoniale è prima di tutto il frutto del concilio vaticano secondo (GS 47-52) e dell intendimento del matrimonio e della famiglia nella Chiesa e nella società. Accanto al CIC 1917 e il vaticano secondo sulla legislazione nuova del matrimonio hanno influito il progresso delle scienze teologiche, antropologiche, psicologiche, sociologiche e giurìdiche.
Il Codice nuovo fa accennare alla preparazione degli sposi al matrimonio e all'apostolato dì famiglia, e alle Conferenze episcopali lascia la libertà di fare delle leggi particolari sugli esami dei fidanzati e sulle pubblicazioni.
Nel patto matrimoniale non sì parla del fine primario e secondario del matrimonio. Quando si parla dell'irrevocabile donazione e accettazione di se stessi nella comunità per tutta la vita si intravede il personalismo christiano.
La legislazione nuova è volta più verso il dialogo ecumenico. È immesso il capitolo VI nuovo sui matrimoni misti. L'impedimento dirimente della disparità di culto e limitato. Si permette la possibilità della celebrazione del matrimonio nella chiesa per il non cattolici e per il non cristiani; si può dispensare anche dalla forma canonica (can 1127 § 1-2).
E accettato il principio di sussidiarietà - decentralizazione. Le Conferenze episcopali possonno fare le leggi particolari in casi (can 1062 § 1, 1067, 1083, 1120, 1121 § 1, 1126 i 1127 § 2). Il potere del dispensare è allargato specialmente agli vescovi diocesani e agli ordinari del luogo. L’ordinario del luogo e il parroco hanno la possibilità dì dare la delega generale.
I laici hanno la possibilità dì assistere nelle celebrazioni del matrimonio.
Sono messi in rilievo gli aspetti teologici del sacramento di matrimonio, specialmente nei canoni 1063 n. 3 e 1134.
La novità è la definizione del matrimonio in cui si parla del matrimonio come patto (foedus) con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata, al bene dei coniugi, e alla procreazione ed educazione della prole.
Sono soppressi gli impedimenti impedienti. Gli impedimenti dirimenti sono più chiaramente formulati: sono anche le novità nell'impedimento dirimente del voto pubblico perpetuo di castità, dell'impedimento dirimente di consanguineità, l'impedimento dirimente di affinità, dell'impedimento dirimente della cognazione legale ecc.
In modo particolare sono importanti i due canoni nuovi nel capitolo sul consenso matrimoniale quando si tratta degli incapaci al matrimonio (can 1095) e dell'inganno predisposto (can 1098). Il matrimonio dì coscienza il nuovo Codice lo chiama il matrimonio segreto.
Nei capitoli altri ci sono delle novità di natura technìco-giurìdìca e anche dì quelli che dovrebbero avere l'attenzione particolare. Abbiamo accenato solamente certi casi: non si parla di voti sollenni quando si tratta dello scioglimento del legame matrimoniale e degli efetti del matrimonio; i figli illegìtimì possono legitimarsi e per il rescritto di Santa Sede (can 1139); nel caso del privilegio paolino le interpellanze si possonno fare anche prima del battesimo; »il privilegio apostolico« de facto cade (can 1125 CIC 1917); il vescovo diocesano può fare sanazione in radice ecc.
L'epoca »iuris condendi« è finita. Ai giuristi, operatori pastorali e ai fedeli battezzati resta l’obligo che nei valori permanenti del matrimonio cristiano (cattolico) tramite i nuovi prescritti immettono le novità accennate che sono richieste dal tempo in cui viviamo.
Keywords
Hrčak ID:
34981
URI
Publication date:
17.9.1984.
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