Preliminary communication
https://doi.org/10.30925/zpfsr.38.1.11
CONTRIBUTO AL DIBATTITO SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI MEZZI PROCESSUALI
Dejan Bodul
; Faculty of Law University of Rijeka, Rijeka, Croatia
Sanja Grbić
orcid.org/0000-0002-9605-303X
; Faculty of Law University of Rijeka, Rijeka, Croatia
Abstract
Il principio di eguaglianza dei mezzi processuali presuppone l’esistenza di una
ragionevole possibilità in capo ad entrambe le parti di esporre e comprovare i fatti,
in un modo che non metta alcuna delle parti in posizione sfavorevole rispetto alla
controparte (caso LB INTERFINANZ A.G. v. Croazia, sentenza del 27.03.2008,
riscorso n. 29549/04.). Un tanto rappresenta, nella sua espressione di equilibrio tra
le parti processuali, uno degli elementi costitutivi del diritto ad un giusto processo.
Tuttavia, con l’entrata in vigore della (nuova) legge fallimentare (GU, n. 71/15. in
avanti LF) la questione dell’eguaglianza sul piano processuale diviene nuovamente di
attualità. Precisamene, la LF ha mantenuto una soluzione in base alla quale il creditore
ha la possibilità di instaurare il procedimento fallimentare qualora renda probabile
l’esistenza del proprio credito e la sussistenza del fondamento fallimentare così che è
trattenuto ed eccepito il provvedimento in base al quale la probabilità della sussistenza
del credito non può venire dimostrata dal creditore sulla base di una decisione
dell’autorità giudiziale o amministrativa che non sia passata in giudicato.
Posto che esistono diverse soluzioni con riguardo alle questioni illustrate, gli
autori si limiteranno a delle constatazioni di carattere generale sulla base di esperienze
comparate, senza una dettagliata disamina delle variegate e peculiari soluzioni
giuridiche straniere. Nel lavoro si disaminano sia le implicazioni pratiche che quelle
teoriche della soluzione giuridica di diritto positivo, analizzando la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo nei procedimenti in base all’art. 6 (diritto
ad un giusto processo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché partiamo dal presupposto che le
conoscenze sul punto possono essere fondamentali per la comprensione dell’oggetto
dell’indagine condotta nel lavoro. Altresì, si tenta di rispondere all’interrogativo se
gli indicatori negativi del procedimento fallimentare, che derivano da problemi di
carattere strutturale, non richiedano misure processualistiche più “severe” al fine di
risolvere tale situazione. Sarà oggetto di analisi anche la dimensione che riguarda la
tecnica normativa, visto che per la stessa soluzione nella vecchia legge fallimentare
(GU, 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 e 45/13) dinnanzi alla Corte
costituzionale della Repubblica di Croazia venne instaurato un procedimento per la
valutazione della legittimità costituzionale e che fino alla decisione della Corte è stata
provvisoriamente sospesa l’esecuzione di qualsiasi atto posto in essere in base alla
disposizione di legge oggetto di ricorso.
Keywords
fallimento; creditore; instaurazione del procedimento; sussistenza del credito; prova
Hrčak ID:
178155
URI
Publication date:
10.3.2017.
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