Preliminary communication
https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.3
IL CRIMINE DI GENOCIDIO DINNANZI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Vesna Crnić Grotić
orcid.org/0000-0002-8497-9599
; University of Rijeka, Faculty of Law, Rijeka, Croatia
Abstract
di colmare la lacuna esistente nell'elenco dei crimini internazionali, poiché nemmeno uno, a suo parere, corrispondeva alla descrizione dei terribili crimini di massa commessi durante la Seconda guerra mondiale. Lo sterminio di massa degli ebrei, della popolazione rom, degli slavi, come anche di altri gruppi dovevano essere differenti rispetto ai „comuni“ crimini contro l’umanità. La sua lotta condusse all'accoglimento della Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. Benché lo scopo primario della Convenzione era quello di punire i singoli, anche gli stati contraenti possono essere responsabili per la commissione di crimini di genocidio. Le disposizioni dell'art. IX della Convenzione, il quale prevede la giurisdizione della Corte internazionale dell'Aia, danno un chiaro
segnale in tale senso. Tuttavia, la prima controversia dinnanzi a tale Corte fu quella della Bosnia ed Erzegovina contro la Serbia del 1993 nella quale la Corte pervenne ad una decisione sul merito nel 2007. La sentenza successiva si riferì al caso della Croazia contro la Serbia del 2015. Nemmeno una delle sentenze definitive non ha accertato la responsabilità dello stato convenuto in giudizio con l’accusa per il crimine di genocidio benché la Corte abbia accertato l'esistenza del genocidio in Bosnia. Il contributo illustrerà quali requisiti la Corte internazionale reputi necessari al fine di accertare il crimine di genocidio e quale fu il nesso mancante tra il crimine e lo stato convenuto.
Keywords
Convenzione sul genocidio; Corte internazionale; processo sul genocidio; Bosnia ed Erzegovina; Croazia; Serbia
Hrčak ID:
233522
URI
Publication date:
24.1.2020.
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