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Original scientific paper

https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.1.1

RIMBORSO DELLE SPESE NEL CASO DEL RITIRO DELL'AZIONE E DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA IN SEGUITO ALLA NOVELLA DELLA LEGGE SUL PROCESSO CIVILE

Mihajlo Dika ; Faculty of Law University of Zagreb, Zagreb, Croatia


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Abstract

Novella della Legge sul processo civile del 2019, l’attore che avrebbe
ritirato l’azione sarebbe stato obbligato a rimborsare le spese processuali alla parte opposta, tranne il caso in cui l’azione fosse stata ritirata subito dopo l’adempimento dell’obbligo richiesto dal convenuto all’attore, nel quale caso il convenuto sarebbe stato obbligato a rimborsare le spese processuali. Con l’emendamento del 2019 le disposizioni menzionate sono state sostituite con quelle nuove secondo le quali l’attore che ritirerebbe l’azione o che rinuncerebbe alla domanda sarebbe obbligato a rimborsare le spese processuali al convenuto, eccetto se l’attore abbia condotto queste azioni dopo l’adempimento dell’obbligo richiesto dal convenuto oppure per altre ragioni che si possono ascrivere al convenuto, nel quale caso il convenuto sarebbe
obbligato a rimborsare le spese processuali all’attore. Nel lavoro, entro il quadro di esaminazione sistematica e completa dell’istituto regolato con le norme menzionate, si tenta di determinare il significato e la portata delle novità introdotte in questo istituto con la novella del 2019. Contemporaneamente si problematizza in particolare la rilevanza degli orientamenti invalsi nella giurisprudenza e nella dottrina in base alla previa disciplina dell'istituto che è stata in vigore e ciò nella prospettiva della sua nuova determinazione normativa.

Keywords

rimborso delle spese; ritiro dell’azione; rinuncia alla domanda; novella della Legge sul processo civile del 2019

Hrčak ID:

238248

URI

https://hrcak.srce.hr/238248

Publication date:

15.5.2020.

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