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Izvorni znanstveni članak

OMOSESSUALITà E MATRIMONIO CANONICO

Slavko Zec ; Teologija u Rijeci, Područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Rijeka, Hrvatska


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str. 203-215

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Il fenomeno dell’omosessualità nel nostro tempo, diffuso per tutto il mondo, provoca molte esitazioni. Crescono le pressioni per legalizzare i connubi dello stesso sesso, cosa che alcuni parlamenti stanno già facendo. Nel campo canonico si pone la domanda: le persone con la tendenza omosessuale, di entrambi sessi, sono capaci o no per contrarre il valido matrimonio canonico? Per poter rispondere a tale domanda, è necessario, almeno sommariamente, vedere cosa ha da dire l’odierna teologia e Magistero ecclesiastico sul fenomeno dell’omosessualità. Il Servo di Dio papa Giovanni Paolo II nei Discorsi al Tribunale supremo della Rota Romana poneva un particolare accento sulla dimensione naturale del matrimonio, sulla necessità di comprendere questa fondamentale realtà dell’uomo in ordine della creazione e nella luce della Divina Rivelazione e della Tradizione cristiana, nonché nella luce dell’integra antropologia cristiana. L’odierno Pontefice Benedetto XVI era ancora quale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede attivamente incluso in questa problematica, mentre come Papa si è chiaramente espresso in favore del matrimonio eterosessuale al Pontificio Istituto per gli studi del matrimonio e della famiglia presso la Pontificia Università Lateranense. Dal punto di vista canonico bisogna confermare la possibilità del matrimonio canonico di persone omosessuali perché non è lecito privare nessuno a priori dal diritto naturale al matrimonio. La giurisprudenza della Rota Romana negli ultimi venti anni tratta i casi di omosessualità prevalentemente sotto la fattispecie dell’incapacità per assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3), benché sia possibile trattare tale incapacità anche sotto fattispecie del grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali (can. 1095, n. 2). L’omosessualità quale fattore invalidante del matrimonio canonico è inoltre possibile trattare in quanto essa provoca l’impotenza (can. 1084), poi sotto l’aspetto del dolo (can. 1098), della simulazione (can. 1101 § 1) nonché dell’esclusione boni fidei et boni prolis (can. 1101 § 2). La giurisprudenza rotale ci insegna che soltanto le forme gravi ed irreversibili di omosessualità, che toccano la stessa struttura della personalità, possono intaccare la capacità al valido consenso matrimoniale, mentre lievi e transeunti forme possono contribuire ad un matrimonio infelice e imperfetto, ma cio ancora non significa rendere un matrimonio nullo. In questi casi è necessaria l’assistenza dei periti perché ogni caso di omosessualità richiede un approccio individuale e specifico. Non ci sono giudizi, tanto meno pregiudizi, e conclusioni anticipati.

Ključne riječi

omosessualità; integra antropologia cristiana; matrimonio canonico; (in)capacità matrimoniale; caput nullitatis.*

Hrčak ID:

219517

URI

https://hrcak.srce.hr/219517

Datum izdavanja:

12.7.2007.

Podaci na drugim jezicima: hrvatski

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